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Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
- -moduli o pannelli fotovoltaici;
- -inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
- -quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato
dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema
perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione
(grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per
assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
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Quali sono i vantaggi della tecnologia
fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
- -assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
- -risparmio di combustibili fossili;
- -affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento;
- -costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
- -modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare
il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un
elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da
una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il
sole).
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Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico
ed un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone
la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano
direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici
utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso
igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
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Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto
fotovoltaico?
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico
è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze
nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente
parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari
a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
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Dove può essere installato un impianto
fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile
(tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La decisione deve essere presa
in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
- -disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
- -corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
- -esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
- -inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini
più settentrionali);
- -assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
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Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e
a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie
è di circa 8-10 m^2 per kW di potenza nominale installata.
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Quanta elettricità produce un impianto
fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
- -radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
- -orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
- -assenza/presenza di ombreggiamenti;
- -prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento
ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo
di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità
annue massime:
- -regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
- -regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
- -regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana
è pari a circa 3.000 kWh.
Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png
è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
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Quanto costa un impianto fotovoltaico ed
a quanto ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 7.000 €/kWp per gli impianti
di piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di grosse dimensioni.
Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in
circa l'1–1.5% del costo dell'impianto.
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Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva
di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente
più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre
i 20 anni.
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Possono accedere all’incentivo impianti
non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla
rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17
del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione
alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito
nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio 2007.
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E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica
prodotta?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati
alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al
momento non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto
ai consumi può:
- essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore
ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul
posto);
- essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete).
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E’ possibile realizzare un impianto di
potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
- per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio
sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento
costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può
essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine
dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che
non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola,
l’energia non consumata in loco.
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E’ possibile installare un impianto fotovoltaico
su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
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E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici
con componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati
in altri impianti.
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Cosa si intende per potenziamento dell’impianto
fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio
da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto,
mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia
non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni
annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura
dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta
a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento
di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
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Cosa si intende per rifacimento dell’impianto
fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio
da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di
tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua
in corrente alternata.
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Quando iniziano ad essere erogati gli
incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati
dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
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Con quale scadenza vengono effettuati
i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo
giorno lavorativo del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del
soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).
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Può essere indicato in scheda anagrafica
un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione
del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
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Il gestore di rete locale può pretendere
che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato
per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché
l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante
per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.
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In aggiunta alla tariffa incentivante
vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza
fino a 20 kW, può, in alternativa:
- usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice
competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.
- vendere a prezzo amministrato l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui
l'impianto è collegato (secondo le regole riportate nella delibera 34/05);
- vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:
- attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;
- attraverso la Borsa elettrica;
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni
b. e c..
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Il contributo è soggetto ad IVA?
No.
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Il contributo è soggetto a tassazione
diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar
modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi
anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione
Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi .
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Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità
ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato
delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006.
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A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta
dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale
trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto
responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
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A quanto ammontano le tariffe incentivanti
per il fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del
periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia
degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Taglia di potenza dell’impianto
Non integrato (€/kWh)
Parzialmente integrato (€/kWh)
Integrato (€/kWh)
1 kW
P
3
kW
0,40
0,44
0,49
3 kW < P
20
kW
0,38
0,42
0,46
P > 20 kW
0,36
0,40
0,44
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti
entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione
della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre
2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli
anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti
responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il
titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive
modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque
ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
- edifici,
- fabbricati,
- strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre
che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano,
anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari
di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista
l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti
interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe
definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
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Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli
impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla
rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera
AEEG n° 90/07:
- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli
impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e
l’entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:
- siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6
febbraio 2006;
- non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni
dall’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla
richiesta dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno
2007 dal DM 19 febbraio 2007.
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Esiste un limite massimo di potenza nominale
per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
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Quali tipologie di impianti fotovoltaici
sono previste dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
- impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati
su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie
elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica
Descrizione
1
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati.
Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse
mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima
della stessa balaustra
2
Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti
di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la
sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
3
Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche,
pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza
la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
-
- impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico
i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione
e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3
del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica
Descrizione
1
Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici
e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità
architettonica della superficie rivestita
2
Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai
moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
3
Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il
materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale
di uno o più vani interni
4
Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da
moduli fotovoltaici
5
Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli
elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
6
Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e
dai relativi sistemi di supporto
7
Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di
rivestimento e copertura
8
Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate
delle finestre stesse
9
Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle
persiane
10
Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici
costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa
-
- impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero
con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi
di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di
fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
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Quali tipologie di moduli fotovoltaici
sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché
conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma
CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che
per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori
accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement)
o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati
secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione
architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli
fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio
cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non
siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare
il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta
una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per
poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione
dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato,
ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata
motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation
Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
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L'incentivo in conto energia è cumulabile
con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
- certificati verdi;
- il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della
legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
- incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20
% del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto;
- titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale,
locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto
esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica
o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti
uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al
DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica
di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge
in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli
edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria
per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre
2010.
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Un soggetto responsabile ammesso al conto
energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si
deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento
di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi
dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella
comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.
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In cosa consiste il premio per l’uso efficiente
dell’energia?
Il premio legato all’uso efficiente dell’energia consiste in una maggiorazione percentuale
della tariffa incentivante per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto
e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque
asservite a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende
(articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio
di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti
gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno;
la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni
di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate
per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”.
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In quali casi si ha diritto a richiedere il
riconoscimento del premio aggiuntivo e come viene calcolato tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato
di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n.
192/05) che riporti anche l’indicazione dei possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto
fotovoltaico, effettui interventi, fra quelli indicati nella certificazione, che
conseguano - al netto dei miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto
fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di prestazione
energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione energetica
stessa. L’esecuzione degli interventi ed il conseguimento della riduzione debbono
essere certificati tramite la produzione di una nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(di cui all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed
integrazioni) l’attestato di certificazione energetica è sostituito dalla qualificazione
energetica (prevista dal medesimo Decreto Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore riduzione certificata
di almeno il 10% del fabbisogno di energia di calcolo dell’edificio o unità immobiliare
rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al
premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà
della percentuale di riduzione conseguita e certificata del fabbisogno di energia
(con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa incentivante, agli
impianti operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente,
utenze all’interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente
dall’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione,
un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadro di superficie utile
inferiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs.
n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa incentivante
riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito
di potenziamento non possono accedere al premio.
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Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente
gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati
alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva
al 30 settembre 2005:
- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
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Che cosa si intende per integrazione architettonica?
L’integrazione architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione o
su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici
sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali
altrimenti necessari (art. 1.1, lettera b Delibera AEEG 40/06).
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Esistono vantaggi per chi integra architettonicamente
il proprio impianto?
Sì, gli impianti integrati architettonicamente negli edifici beneficiano di un incremento
pari al 10% della tariffa incentivante di ingresso.
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Chi può beneficiare della Detrazione Fiscale?
Trattandosi di una detrazione dall’IRPEF sono ammessi a fruire della detrazione
sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari
degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili
oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
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Un proprietario di una bifamiliare, collegato
indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili, può installare
un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell’energia
con quella consumata da entrambi gli immobili?
Non è possibile in quanto, optando per il servizio di scambio sul posto, il soggetto
responsabile è tenuto a scegliere l’utenza elettrica (una soltanto) cui collegare
il proprio impianto e solo con quella effettuare lo scambio.
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